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1. Come operano in Italia gli IP/IMEL esteri

Gli IP/IMEL esteri possono operare istituzionalmente in Italia in tre modi:

A. Con una stabile organizzazione (una succursale);
B. Senza stabile organizzazione (in libera prestazione di servizi);
C. Attraverso una rete di agenti.

A. Operare In Italia tramite una stabile organizzazione (una succursale);

A.1. Una succursale rappresenta un'estensione della casa madre e non un'entità legale separata dalla stessa.

L'art. 4(1) (29) della Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD) e l'art. 4 (1) (39) della seconda Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD2) definiscono la succursale come "una sede di attività, diversa dalla sede centrale, facente parte di un istituto di pagamento, sprovvista di personalità giuridica e che effettua direttamente alcune operazioni o l'insieme delle operazioni inerenti all'attività di un istituto di pagamento".

A.2 Gli IP / IMEL comunitari (con passaporto europeo) che intendono stabilire una succursale in Italia, non necessitano di un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia; è sufficiente una notifica alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente del paese di origine.

A.3. Gli I.P. extracomunitari (senza passaporto europeo) per prestare i loro servizi in Italia devono costituire una filiazione,  oppure possono operare anche mediante una succursale che in questo caso è soggetta ad autorizzazione dalla Banca d'Italia.

B. Operare In Italia senza una stabile organizzazione:

B.1 La prestazione di servizi senza stabile organizzazione sottende che gli I.P. e gli IMEL comunitari (con passaporto europeo) operano senza una presenza fisica stabile in Italia in libera prestazione di servizi.

B.2 Gli I.P. e IMEL comunitari che intendono prestare i loro servizi senza una stabile organizzazione, in forza del passaporto europeo, non necessitano di un'autorizzazione della Banca d'Italia in quanto è sufficiente una notifica alla Banca d'Italia da parte della competente autorità del paese di origine.

C. Operare In Italia Attraverso una rete di agenti:

C.1 Gli IP / IMEL comunitari che vogliano prestare i loro servizi in Italia attraverso una rete di agenti e/o distributori per effetto del passaporto europeo non necessitano di un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, è sufficiente una notifica alla Banca d'Italia da parte della competente autorità del paese di origine.

C.2. Gli IP / IMEL  extracomunitari non possono applicare il passaporto europeo quindi non possono operare in Italia attraverso una rete di agenti o distributori; pertanto devono costituire una filiazione o, in caso di IMEL extracomunitari, una filiazione o una succursale e con questa prestare i loro servizi.


2. Quali attività svolgono gli IP/IMEL esteri

Un I.P.  estero può:

a. Prestare 8 servizi di pagamento di cui all'Allegato 1 alla PSD ( vedasi punto successivo);
b. Prestare servizi operativi o strettamente connessi con i servizi di pagamento prestati quali, ad esempio, la prestazione della garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento servizi di cambio, attività di custodia, registrazione e trattamento di dati;
c. Gestire sistemi di pagamento.

Un IMEL estero, oltre agli 8 servizi di pagamento può emettere e distribuire moneta elettronica.

Sia gli IP sia gli IMEL possono concedere crediti entro i limiti indicati nelle disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. La concessione di finanziamenti comporta l'applicazione dei requisiti prudenziali stabiliti dall'ordinamento italiano, anche in caso di operatori esteri. I mezzi propri devono coprire il 6% dei crediti concessi ( requisito patrimoniale specifico).

I servizi di pagamento di cui all'Allegato 1 alla PSD

Sono attualmente otto, come di seguito riportati:

N. 1) Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

N. 2) Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

N. 3) Esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

N. 4) Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:

4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

N. 5) Emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;

N. 6) Rimessa di denaro;

N. 7) Servizio di disposizione di ordini di pagamento su richiesta dell’utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;

N.8) Servizi di informazione sui conti. E’ Un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall’utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.

 


3. La funzione del punto di contatto centrale  degli IP/IMEL comunitari

 

Gli IP / IMEL comunitari che prestano servizi in Italia tramite uno o più soggetti convenzionati e agenti sono tenuti ad istituire un punto di contatto vigilato dalla Banca d’Italia. La presenza di punti di contatto fornisce all’Autorità di controllo un interlocutore unico e, in tal modo, consente di rimediare alla frammentazione della rete   distributiva dell’operatore estero;

Il punto di contatto centrale si sostanzia in un soggetto o una struttura, insediati nel territorio della    Repubblica, attraverso cui il  l'IP/IMEL preponente adempie agli obblighi imposti dalla normativa italiana;

Presso il punto di contatto, pertanto, l’IP/ IMEL istituisce tutte le funzioni (es. la funzione antiriciclaggio) e le procedure (es. per lo svolgimento dell’adeguata verifica, incluso il monitoraggio delle operazioni) necessarie all’osservanza degli obblighi. Il punto di contatto rappresenta il l'IP/IMEL nelle comunicazioni con le Autorità italiane competenti, in particolare con la Banca d’Italia e la UIF;

L'IP / IMEL elegge domicilio presso il punto di contatto per tutti gli atti, gli obblighi e gli effetti previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle relative disposizioni attuative;

Gli l’IP / IMEL comunitari, modulano la forma organizzativa, le procedure e i sistemi di controllo del punto di contatto centrale più idonea a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposta la propria operatività in Italia. A tal fine, essi applicano il processo di autovalutazione dei rischio riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (AML/CFT);

Inoltre, presso il punto di contatto centrale gli I.P./IMEL approntano strutture e procedure adeguate per analizzare e valutare autonomamente tutte le operazioni effettuate in Italia e individuare quelle potenzialmente sospette.

A tal fine, il punto di contatto generale tiene conto delle informazioni rilevanti che i “soggetti convenzionati e agenti” sono tenuti a comunicare allo stesso punto di contatto. Per l’assolvimento degli obblighi di segnalazione, l'IP/ IMEL preponente mette a disposizione del punto di contatto tutte le informazioni rilevanti in suo possesso.



4. Il regime di vigilanza degli IP/IMEL  comunitari

Le succursali di IP e IMEL comunitari – in forza del passaporto europeo - restano soggette alla vigilanza delle autorità competenti del paese di origine – ma devono rispettare il quadro normativo italiano in materia di antiriciclaggio, trasparenza delle operazioni e dei servizi, correttezza delle relazioni tra intermediari e diritti ed obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento. Le stesse regole vengono estese gli agenti e ai distributori dei suddetti IP e IMEL comunitari.

La Banca d'Italia, tramite la vigilanza, mira a mantenere il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'efficienza del Sistema dei pagamenti nonché la tutela degli utenti, per questo motivo esegue il controllo.

Comunque nel rispetto della natura imprenditoriale dei soggetti vigilati, i quali determinano in autonomia strategie, modelli organizzativi e politiche di investimento all’interno di un sistema di regole generali di natura prudenziale.

L'azione di controllo della Banca d'Italia è svolta attraverso analisi e interventi finalizzati a individuare tempestivamente segnali di potenziali anomalie negli assetti tecnico-organizzativi e a sollecitarne la rimozione mediante appropriate misure correttive.

Il controllo inerisce a tutti gli aspetti della loro operatività e si focalizza sulla coerenza degli assetti organizzativi, sulla qualità della gestione, del controllo dei rischi, sull'adeguatezza del patrimonio a fronteggiare eventuali perdite, sulla trasparenza e sulla correttezza nei confronti della clientela.

Al fine di salvaguardare l'integrità del sistema finanziario e prevenire comportamenti illeciti, la Banka d'Italia esegue specifici controlli condotti sul rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e usura.

L'azione si articola in controlli documentali - basati sulla raccolta, l'elaborazione e l'analisi sistematica di un complesso di informazioni di natura statistica, contabile e amministrativa - e controlli ispettivi presso gli intermediari, diretti a verificare qualità e correttezza dei dati trasmessi e ad approfondire la conoscenza di aspetti organizzativi e gestionali.

L'attività ispettiva è graduata in funzione di caratteristiche, dimensioni e complessità dell'intermediario controllato ed è focalizzata sui rischi rilevanti, sulla governance e i controlli interni.


5. L’ IMEL  extracomunitario opera in Italia tramite una succursale

Parte Generale

Per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale di un IMEL extracomunitario, la Banca d'Italia verifica l'esistenza del fondo di dotazione, il programma di attività, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in capo ai partecipanti qualificati e ai soggetti responsabili della succursale. L'istanza deve contenere il consenso preventivo dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine all'apertura della succursale in Italia, considerate l'adeguatezza patrimoniale e della struttura organizzativa.

La Banca d'Italia valuta l'insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza in relazione al gruppo di appartenenza dell'intermediario, all'adeguatezza del sistema di vigilanza dello Stato d'origine e all'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni (ovvero all'assenza di ostacoli allo scambio di informazioni) con l'autorità dello Stato d'origine.

Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione deve essere pari ad almeno € 350.000.

Programma di attività

Il programma di attività viene valutato dalla Banca d'Italia per verificare:

- che esso sia sostenibile, tenendo conto degli investimenti necessari per avviare l'attività e dei volumi che l'intermediario si propone di raggiungere;
- che la succursale sia in grado di rispettare i requisiti patrimoniali sin dall'avvio dell'operatività. Il programma di attività che l'istante trasmette deve quindi contenere anche una relazione tecnica contenente i bilanci previsionali e i prospetti sull'andamento dei fondi propri per i primi tre anni di attività, sia in uno scenario di base sia in uno avverso (di stress).

Organizzazione e sistema dei controlli interni

L'organizzazione aziendale e il sistema dei controlli interni vengono valutati per verificarne l'efficacia e la coerenza rispetto alla complessità operativa e alle dimensioni dell'intermediario.

È valutato anche il sistema IT (Information Technology), che deve assicurare la corretta operatività dell'intermediario e l'adempimento delle segnalazioni periodiche di vigilanza.

Viene prestata particolare attenzione alle misure adottate per salvaguardare i fondi della clientela, incluse le procedure contabili.

Verifica dei requisiti

La normativa vigente attribuisce la responsabilità della verifica dei requisiti del responsabile della succursale all'organo amministrativo della casa madre.

L’ IMEL deve trasmettere alla Banca d'Italia una copia del verbale della riunione del consiglio d'amministrazione durante la quale è stata verificata la sussistenza dei requisiti di legge in capo al responsabile della succursale.

Più il verbale è analitico e motivato, meno probabile è la richiesta di informazioni da parte della Banca d'Italia. Al contrario, in caso di valutazione incompleta la Banca d'Italia può condurre una propria indagine e può richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, inclusi i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

La succursale dell' IMEL extracomunitario deve inoltre garantire il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio previste dalla legge italiana; i l’ IMEL sono chiamati ad una condotta di collaborazione attiva, che si basa su un'adeguata conoscenza del cliente e sulla segnalazione delle operazioni che destano sospetti circa la provenienza dei fondi trasferiti.

La filiazione in Italia da parte di una società bancaria e finanziaria estera già esistente in Italia è un'entità legale distinta dalla casa madre e come tale, segue le stesse regole della costituzione di un nuovo IMEL di diritto italiano.

La filiazione è quindi soggetta al complesso delle regole prudenziali applicabili in Italia.

Assetto proprietario

La Banca d’Italia valuta il possesso dei requisiti richiesti dalla legge in capo ai partecipanti qualificati al capitale dell'istituto estero (cioè i partecipanti che detengano almeno il 10% delle azioni o dei diritti di voto).

Bankitalia valuta l'onorabilità del socio, la reputazione, la competenza e la solidità finanziaria. I requisiti relativi all'onorabilità sono definiti nel D.M. n. 144/1998. La reputazione, la competenza e la solidità finanziaria sono definite e valutate in conformità alle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica emanate dalla Banca d'Italia il 17 maggio 2016.

Per solidità finanziaria, Bankitalia verifica se la situazione economico-finanziaria dei soci sia sufficiente a sostenere l'attività della filiazione dopo l'autorizzazione.

Bankitalia verifica la solidità dell'iniziativa che l'istante propone e la trasparenza e l'adeguatezza del suo assetto proprietario.

Se il nuovo IMEL fa parte di un gruppo, viene inoltre valutata l'insussistenza di impedimenti delle sue funzioni di vigilanza.

Capitale iniziale

Gli IMEL devono avere un capitale iniziale di € 350.000.

La provenienza dei fondi utilizzati per la sottoscrizione del capitale iniziale viene verificata nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

Ulteriori elementi considerati

Viene inoltre presa in considerazione l'influenza notevole esercitata dagli azionisti o da altri soggetti e l'esistenza e il contenuto di eventuali patti parasociali. L'assetto proprietario non deve essere tale da ostacolare l'esercizio efficace delle funzioni di vigilanza.

Sono oggetto di valutazione anche i legami di qualsiasi natura, inclusi quelli familiari o associativi, tra gli azionisti e altri soggetti, che possano compromettere (anche per effetto di possibili conflitti di interesse) la sana e prudente gestione dell’ IMEL come filiazione.

Programma di attività

In relazione al programma di attività Bankitalia verifica:

- La sostenibilità, in considerazione degli investimenti necessari per avviare l'attività e dei volumi operativi che l’ IMEL si propone di raggiungere;

- che l’ IMEL sia in grado di rispettare i requisiti patrimoniali sin dall'avvio dell'operatività. Il programma di attività include una relazione tecnica contenente i bilanci previsionali e i prospetti sull'andamento dei fondi propri per i primi tre anni di attività, unitamente ad uno scenario alternativo avverso (di stress).

La Banca d’Italia generalmente richiede ai partecipanti al capitale una dichiarazioni di impegno a sostenere finanziariamente la società per lo sviluppo delle attività o in caso di difficoltà.

Il requisito di onorabilità, in sostanza, fa riferimento principalmente a situazioni penalmente rilevanti in capo agli esponenti: nello specifico, gli esponenti degli IMEL non devono esser stati sottoposti a misure di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria o aver riportato una condanna definitiva per un periodo di reclusione pari a uno o due anni a seconda della natura dei reati indicati nel D.M. 161/1998.

Per quanto riguarda la professionalità, gli esponenti dell'intermediario devono aver esercitato attività di amministrazione o di controllo in imprese, attività di insegnamento universitario o funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici.

Governance ed esponenti aziendali

Bankitalia valuta la struttura di governance affinché sia in grado di assicurare il governo dei rischi cui l’IMEL sarà esposto, sia coerente con l'attività e le dimensioni previsionali, sia chiara rappresentazione dei compiti tra gli organi aziendali e nei rapporti con la proprietà.

Bankitalia verifica, in relazione agli esponenti aziendali, la professionalità, l'onorabilità e la correttezza dei componenti dell'organo di amministrazione, del collegio sindacale e dell'eventuale direttore generale. I requisiti sono definiti nel D.M. 161/1998 e nelle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.

Il responsabile della succursale deve essere in possesso degli stessi requisiti di onorabilità e professionalità richiesti agli esponenti aziendali di un IMEL italiano. I requisiti sono definiti nel Decreto del Ministro del Tesoro n. 161/1998 (in corso di revisione).

Il requisito di onorabilità fa riferimento principalmente a situazioni penalmente rilevanti in capo al responsabile della succursale: ad esempio, egli non deve esser stato sottoposto a misure di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria o aver riportato una condanna definitiva per un periodo di reclusione pari a uno o due anni a seconda della natura dei reati indicati nel D.M. 161/1998.

Con riferimento alla professionalità, il responsabile della succursale deve aver esercitato attività di amministrazione o di controllo in imprese, attività di insegnamento universitario o funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici.

La presenza di amministratori indipendenti viene valutata positivamente dalla Banca d'Italia se è necessaria per ridurre il rischio di conflitto di interessi.

Gli esponenti degli IMEL devono inoltre rispettare il divieto di interlocking   directorships introdotto dall'art. 36 del D.L. 201/2011.

La verifica dei requisiti degli esponenti spetta in primo luogo all'organo amministrativo dell'intermediario, che trasmette alla Banca d'Italia copia del verbale della riunione in cui i componenti dell'organo amministrativo hanno verificato la sussistenza dei requisiti richiesti agli esponenti. Il verbale deve essere analitico e motivato; in caso di valutazione incompleta la Bankitalia può condurre una propria indagine e può richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, inclusi i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Organizzazione e sistema dei controlli interni

Bankitalia valuta l'organizzazione aziendale e il sistema dei controlli interni vengono valutati per verificarne l'efficacia e la coerenza in relazione alla complessità operativa e le dimensioni dell'intermediario.

Il sistema IT (information technology), deve assicurare la corretta operatività dell'intermediario e l'adempimento delle segnalazioni periodiche di vigilanza. Il sistema IT deve assicurare che:

- L' IMEL possa monitorare e gestire incidenti relativi alla sicurezza IT;
- in caso di terminazione dei servizi di pagamento tutte le transazioni pendenti vengano eseguite;
- l'accesso ai dati di pagamento sensibili dei clienti sia ristretto e costantemente monitorato.

L’ IMEL presta particolare attenzione alle misure adottate per salvaguardare i fondi della clientela, incluse le procedure contabili.

L’ IMEL può esternalizzare alcune funzioni, in relazione alla sua complessità operativa. Il contratto di outsourcing identifica il livello minimo garantito dei servizi e la possibilità per l'autorità di vigilanza di accedere ai sistemi del fornitore di servizi. Il ricorso all'esternalizzazione non fa venir meno la responsabilità dell'intermediario e dei propri organi aziendali.

L’ IMEL inoltre è garante dell’applicazione delle disposizioni antiriciclaggio e antiterrorismo o previste dalla legge italiana; gli L’ IMEL sono chiamati a una condotta di collaborazione attiva, che si basa su una adeguata conoscenza del cliente e delle segnalazione delle operazioni ( S.O.S.) che destano sospetti circa la provenienza dei fondi trasferiti.


CONTATTI PER INFORMAZIONI
Contatti 06.86357324 / 340.8745069

 

 

 










Provvedimento della Banca D’Italia del 23 luglio 2019 - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.


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