CAPITOLO IX
ISTITUTI A OPERATIVITÀ LIMITATA
PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA DEL 23 luglio 2019 - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. Il presente provvedimento che modifica le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del17 maggio 2016 per attuare la direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e le relative disposizioni attuative, nonché coordina le nuove previsioni con la normativa vigente.

CAPITOLO IX
ISTITUTI A OPERATIVITÀ LIMITATA

1. Premessa

Sono soggetti alle disposizioni di cui al presente Capitolo:

- gli istituti di pagamento (di seguito “istituti di pagamento a operatività limitata”) la cui media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dall’istituto di pagamento, non superi i 3 milioni di euro (1). L’istituto di pagamento a operatività limitata: i) può prestare esclusivamente i servizi di pagamento previsti nel punto 6 dell’articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1 del TUB; ii) non può operare in altri paesi mediante lo stabilimento di succursali, l’impiego di un agente o in regime di libera prestazione di servizi; iii) non può concedere finanziamenti in relazione ai servizi di pagamento prestati;

- gli istituti di moneta elettronica (di seguito “istituti di moneta elettronica a operatività limitata”) la cui moneta elettronica media in circolazione non superi i 5 milioni di euro (2) (3). L’istituto di moneta elettronica a operatività limitata: i) non può operare in altri paesi mediante lo stabilimento di succursali, l’impiego di soggetti convenzionati o in regime di libera prestazione di servizi; ii) se intende prestare servizi di pagamento non connessi con l’emissione di moneta elettronica, rispetta le condizioni indicate nel precedente alinea.

2. Disciplina

Agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica a operatività limitata si applicano le presenti Disposizioni, ad eccezione della disciplina in materia di:

a) disciplina prudenziale, prevista nel Capitolo V; resta ferma la regola in base alla quale i fondi propri non possono essere, in nessun momento, inferiori al livello del capitale iniziale minimo richiesto per la costituzione dell’istituto di pagamento;

 

(1) In fase di autorizzazione dell’istituto di pagamento tale condizione è verificata sulla base dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento previste nel bilancio di previsione allegato al programma di attività.
(2) Per la definizione di moneta elettronica media in circolazione cfr. Capitolo V, Sezione II, par. 2.
(3) In fase di autorizzazione dell’istituto di moneta elettronica tale condizione è verificata sulla base dell’importo complessivo della moneta elettronica in circolazione prevista nel bilancio di previsione allegato al programma di attività.
 

 

 

 

 

 

 

 

b) nel caso di prestazione di servizi di pagamento, requisiti in materia di tutela dei fondi ricevuti dai clienti, previsti nel Capitolo IV, Sezione II.

La Banca d’Italia, inoltre, nella valutazione delle soluzioni organizzative prospettate dagli istituti di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica a operatività limitata, tiene conto del minor livello di complessità dell’attività svolta da tali soggetti, ferma restando l’esigenza di preservare condizioni atte ad assicurare la sana e prudente gestione dell’istituto nonché la corretta prestazione dei servizi di pagamento e dell’attività di emissione di moneta elettronica, nonchè il corretto adempimento degli obblighi in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Gli istituti di pagamento e di moneta elettronica a operatività limitata comunicano alla Banca d'Italia il superamento dell’importo delle operazioni di pagamento o dell’ammontare di moneta elettronica media in circolazione previsti nel par. 1, entro trenta giorni dal verificarsi di tale circostanza. Essi si adeguano alle disposizioni degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica ad operatività completa o dismettono l’attività entro i successivi sessanta giorni.

Gli istituti di moneta elettronica a operatività limitata emettono moneta elettronica con un limite di avvaloramento per cliente di 150 euro.

 

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