Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo
degli Istituti di Pagamento.
SEPA
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo
Ministero delle Finanze
Banca d'Italia
Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento
S.di.P
SERVIZI DI PAGAMENTO
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3)
  1. Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  3. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  1. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  2. Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
  3. Rimessa di denaro;
  4. Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
  • Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
I.P.
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.)
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).

 

 

 
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PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

Articolo 91
Modifica della direttiva 2005/60/CE

La direttiva 2005/60/CE è modificata come segue:

  1. la lettera a) dell’articolo 3, paragrafo 2, è sostituita dal testo seguente: «a) un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni elencate ai punti da 2 a 12 e 14 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute (“bureaux de change”);»
  2. i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 15 sono sostituiti dal testo seguente: «1. Nei casi in cui uno Stato membro permette che si ricorra, quali terzi, a livello nazionale, agli enti creditizi e finanziari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti 1 o 2 situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza agli enti e alle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, situati sul suo territorio, di riconoscere ed accettare, ai sensi dell’articolo 14, i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a c), eseguiti a norma della presente direttiva da un ente di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti 1 o 2, in un altro Stato membro — fattaeccezione per gli uffici dei cambiavalute e gli istituti definiti all’articolo 4, punto 4, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che forniscono essenzialmente servizi di pagamento elencati al punto 6 dell’allegato della stessa direttiva, comprese le persone fisiche e giuridiche per le quali è stata accordata una deroga ai sensi dell’articolo 26 della stessa direttiva — e che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 16 e 18 della presente direttiva, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto. Nei casi in cui uno Stato membro permette che si faccia ricorso, quali terzi, a livello nazionale, agli uffici dei cambiavalute di cui all’articolo 3, punto 2, lettera a), e agli istituti di pagamento definiti all’articolo 4, punto 4, della direttiva 2007/64/CE che forniscono essenzialmente servizi di pagamento elencati al punto 6 dell’allegato della stessa direttiva, situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza a tali uffici dei cambiavalute e imprese di trasferimento di fondi di riconoscere ed accettare, a norma dell’articolo 14, i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a c), della presente direttiva eseguiti a norma della presente direttiva dalla stessa categoria di enti che sono situati sul territorio di un altro Stato membro e che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto.
  3. all’articolo 36, paragrafo 1, la seconda frase è soppressa.

Articolo 92
Modifica della direttiva 2006/48/CE

L’allegato I della direttiva 2006/48/CE è modificato come segue:

    1. il punto 4 è sostituito dal testo seguente: «4. “Servizi di pagamento” quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno»;
    2. il punto 5 è sostituito dal testo seguente: «5. Emissione e gestione di altri mezzi di pagamento (travellers cheque e lettere di credito) nella misura in cui quest’attività non rientra nel punto 4».
Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO La Direttiva Europea in originale (doc. in PDF) download di Adobe Reader Download Adobe Reader 9