Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo
degli Istituti di Pagamento.
SEPA
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo
Ministero delle Finanze
Banca d'Italia
Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento
S.di.P
SERVIZI DI PAGAMENTO
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3)
  1. Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  3. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  1. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  2. Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
  3. Rimessa di denaro;
  4. Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
  • Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
I.P.
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.)
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).

 

 

 
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istituto di pagamento Stato membro di origine Stato membro ospitante servizi di pagamento operazione di pagamento sistema di pagamento pagatore beneficiario prestatore di servizi di pagamento utente di servizi di pagamento consumatore contratto quadro rimessa di denaro conto di pagamento fondi ordine di pagamento data valuta tasso di cambio di riferimento autenticazione tasso di interesse di riferimento identificativo unico agente strumento di pagamento tecnica di comunicazione a distanza supporto durevole microimpresa giornata operativa addebito diretto succursale gruppo Domanda di autorizzazione programma di attività piano aziendale organizzazione strutturale Capitale iniziale Iscrizione concedere crediti Vigilanza Deroga Spese applicabili strumenti di pagamento di basso valore Consenso Prova di autenticazione Diritto di regresso Reclami Sanzioni Attuazione
PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

Articolo 88
Disposizioni transitorie

  1. Fatta salva la direttiva 2005/60/CE o qualsiasi altra disposizione comunitaria pertinente, gli Stati membri autorizzano le persone giuridiche che hanno iniziato prima del 25 dicembre 2007 ad esercitare attività come istituti di pagamento ai sensi della presente direttiva, conformemente al diritto interno vigente, a continuare tali attività nello Stato membro in questione fino al 30 aprile 2011, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 10. A chiunque non abbia ottenuto l’autorizzazione entro tale periodo è vietato, ai sensi dell’articolo 29, prestare servizi di pagamento.
  2. Fermo restando il paragrafo 1, si prescinde dai requisiti relativi all’autorizzazione di cui all’articolo 10 per gli enti finanziari che hanno intrapreso le attività di cui al punto 4 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE e soddisfano le condizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, primo comma, lettera e), di detta direttiva a norma della normativa nazionale prima del 25 dicembre 2007. Essi notificano tuttavia dette attività alle autorità competenti dello Stato membro d’origine entro il 25 dicembre 2007. Inoltre, tale notifica contiene informazioni comprovanti che essi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, lettere a), d), da g) a i), k) e l), della presente direttiva. Se le autorità competenti sono convinte che detti requisiti sono soddisfatti, gli enti finanziari rilevanti sono registrati a norma dell’articolo 13 della presente direttiva. Gli Stati membri possono consentire alle rispettive autorità competenti di esonerare detti enti finanziari dagli obblighi di cui all’articolo 5.
  3. Gli Stati membri possono prevedere che le persone giuridiche di cui al paragrafo 1 ottengano automaticamente l’autorizzazione e siano inserite nel registro di cui all’articolo 13 se le autorità competenti dispongono già di prove quanto alla conformità con i requisiti stabiliti dagli articoli 5 e 10. Le autorità competenti informano gli enti interessati prima della concessione dell’autorizzazione.
  4. Fatta salva la direttiva 2005/60/CE o qualsiasi altra disposizione comunitaria pertinente, gli Stati membri possono autorizzare le persone fisiche o giuridiche che hanno iniziato ad esercitare attività come istituti di pagamento ai sensi della presente direttiva, conformemente al diritto interno vigente prima del 25 dicembre 2007 e che sono ammissibili alla deroga ai sensi d1ell’articolo 26, a continuare tali attività nello Stato membro in questione per un periodo transitorio non superiore a tre anni senza aver beneficiato della deroga ai sensi dell’articolo 26 ed essere inserite nel registro di cui all’articolo 13. A chiunque non abbia beneficiato della deroga entro tale periodo è vietato, ai sensi dell’articolo 29, continuare a prestare servizi di pagamento.

 

Articolo 89
Modifica della direttiva 97/7/CE

L’articolo 8 della direttiva 97/7/CE è soppresso.

Articolo 90
Modifica della direttiva 2002/65/CE

La direttiva 2002/65/CE è modificata come segue:

    1. all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo: «5. Qualora sia applicabile anche la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, le disposizioni in materia di informazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, fatta eccezione per il punto 2, lettere da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), il punto 4, lettera b), sono sostituite dagli articoli 36, 37, 41 e 42 di tale direttiva.
    2. l’articolo 8 è soppresso.
Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO La Direttiva Europea in originale (doc. in PDF) download di Adobe Reader Download Adobe Reader 9