Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo degli Istituti di Pagamento.
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Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento |
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S.di.P |
SERVIZI DI PAGAMENTO |
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3) |
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Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
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servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
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Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
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esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
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esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
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esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
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Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
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Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
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Rimessa di denaro;
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Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
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Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
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I.P. |
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.) |
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).
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PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE |
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Articolo 80
Reclami
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Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti dei servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni da parte di prestatori di servizi di pagamento delle disposizioni di diritto interno che danno attuazione alle disposizioni della presente direttiva.
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Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità della legislazione nazionale in materia di procedure, la risposta dell’autorità competente informa il reclamante dell’esistenza delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali ai sensi dell’articolo 83.
Articolo 81
Sanzioni
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Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
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Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1 e l’identità delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 82 entro il 1o novembre 2009 e le notificano senza indugio ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.
Articolo 82
Autorità competenti
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Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che le procedure di reclamo e le sanzioni previste rispettivamente all’articolo 80, paragrafo 1, ed all’articolo 81, paragrafo 1, siano amministrate dalle autorità incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni di diritto interno adottate conformemente ai requisiti stabiliti nella presente sezione.
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In caso di violazione o di sospetta violazione delle disposizioni della legislazione nazionale adottata ai sensi dei titoli III e IV della presente direttiva, quale autorità competente di cui al paragrafo 1 è costituita quella dello Stato membro d’origine del prestatore di servizi di pagamento, ad eccezione degli agenti o delle succursali che operano in regime di libero stabilimento, le cui autorità competenti sono quelle dello Stato membro ospitante.
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Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO (doc. in PDF) download di Adobe Reader  |
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