Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo degli Istituti di Pagamento. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento |
|
|
|
|
|
|
S.di.P |
SERVIZI DI PAGAMENTO |
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3) |
-
Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
-
servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
-
Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
-
esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
-
esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
-
esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
-
Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
-
Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
-
Rimessa di denaro;
-
Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
-
Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
|
|
I.P. |
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.) |
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).
|
|
|
|
| |
TAG's |
Tag's di contenuto sulla PSD (i nuovi ISTITUTI DI PAGAMENTO) |
|
|
|
|
PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE |
|
|
Articolo 74
Identificativi unici inesatti
-
Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico.
-
Se l’identificativo unico fornito dall’utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, a norma dell’articolo 75, della mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta dell’operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, tuttavia, compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento. Se concordato nell’ambito del contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese all’utente per il recupero.
-
Se l’utente di servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 37, paragrafo 1, lettera a), o dall’articolo 42, punto 2, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell’esecuzione delle operazioni di pagamento conformemente all’identificativo unico indicato dall’utente.
Articolo 75
Mancata esecuzione o esecuzione inesatta
-
Qualora un ordine di pagamento sia disposto dal pagatore, fatti salvi l’articolo 58, l’articolo 74, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 78, il suo prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del pagatore della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento, salvo se è in grado di provare al pagatore e, se del caso, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione di pagamento conformemente all’articolo 69, paragrafo 1. In tal caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile ai sensi del primo comma, egli risarcisce senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, ripristina per il conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l’operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del primo comma, egli mette senza indugio l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione del beneficiario ed accredita eventualmente l’importo corrispondente sul conto di pagamento del medesimo. In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento per la quale l’ordine di pagamento è disposto dal pagatore, il suo prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l’operazione di pagamento ed informa il pagatore del risultato.
-
Qualora un’operazione di pagamento sia disposta dal beneficiario o per il suo tramite, fatti salvi l’articolo 58, l’articolo 74, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 78, il suo prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta trasmissione dell’ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all’articolo 69, paragrafo 3. Qualora il prestatore di servizidi pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, egli trasmette senza indugio l’ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Inoltre, fatti salvi l’articolo 58, l’articolo 74, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 78, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, è responsabile nei confronti del beneficiario del trattamento dell’operazione di pagamento conformemente agli obblighi stabiliti dall’articolo 73. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, egli assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile in tal senso, egli tiene indenne, se del caso, il pagatore dell’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo, in ogni caso senza indugio. In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento qualora l’ordine di pagamento sia disposto dal beneficiario o per il suo tramite, il suo prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l’operazione di pagamento ed informa il beneficiario del risultato.
-
I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti dei servizi di pagamento di tutte le spese loro imputate e di tutti gli interessi cui è soggetto l’utente di servizi di pagamento a seguito della mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta dell’operazione di pagamento.
|
|
Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO (doc. in PDF) download di Adobe Reader  |
|
|