Articolo 70
Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso
il prestatore di servizi di pagamento
Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento, i fondi sono messi a disposizione del beneficiario da parte del prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi per il beneficiario entro il termine specificato all’articolo 69.
Articolo 71
Depositi versati in un conto di pagamento
Qualora un consumatore versi contanti su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento nella valuta di tale conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento assicura che l’importo sia reso disponibile e la valuta datata immediatamente dopo il momento della ricezione dei fondi. Qualora l’utente dei servizi di pagamento non sia un consumatore, l’importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.
Articolo 72
Operazioni di pagamento nazionali
Per le operazioni di pagamento a livello nazionale, gli Stati membri possono prevedere tempi massimi di esecuzione più brevi di quelli previsti dalla presente sezione.
Articolo 73
Data valuta e disponibilità dei fondi
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Gli Stati membri provvedono affinché la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul proprio conto.
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Gli Stati membri provvedono affinché la data valuta dell’addebito sul conto di pagamento del pagatore non preceda il momento in cui l’importo dell’operazione di pagamento viene addebitato su tale conto di pagamento.
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