Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo
degli Istituti di Pagamento.
SEPA
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo
Ministero delle Finanze
Banca d'Italia
Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento
S.di.P
SERVIZI DI PAGAMENTO
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3)
  1. Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  3. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  1. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  2. Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
  3. Rimessa di denaro;
  4. Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
  • Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
I.P.
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.)
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).

 

 

 
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PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

Articolo 70
Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso
il prestatore di servizi di pagamento

Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento, i fondi sono messi a disposizione del beneficiario da parte del prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi per il beneficiario entro il termine specificato all’articolo 69.

Articolo 71
Depositi versati in un conto di pagamento

Qualora un consumatore versi contanti su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento nella valuta di tale conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento assicura che l’importo sia reso disponibile e la valuta datata immediatamente dopo il momento della ricezione dei fondi. Qualora l’utente dei servizi di pagamento non sia un consumatore, l’importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.

Articolo 72
Operazioni di pagamento nazionali

Per le operazioni di pagamento a livello nazionale, gli Stati membri possono prevedere tempi massimi di esecuzione più brevi di quelli previsti dalla presente sezione.

Articolo 73
Data valuta e disponibilità dei fondi

    1. Gli Stati membri provvedono affinché la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul proprio conto.
    2. Gli Stati membri provvedono affinché la data valuta dell’addebito sul conto di pagamento del pagatore non preceda il momento in cui l’importo dell’operazione di pagamento viene addebitato su tale conto di pagamento.
Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO La Direttiva Europea in originale (doc. in PDF) download di Adobe Reader Download Adobe Reader 9