Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo
degli Istituti di Pagamento.
SEPA
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo
Ministero delle Finanze
Banca d'Italia
Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento
S.di.P
SERVIZI DI PAGAMENTO
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3)
  1. Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  3. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  1. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  2. Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
  3. Rimessa di denaro;
  4. Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
  • Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
I.P.
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.)
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).

 

 

TAG's
Tag's di contenuto sulla PSD (i nuovi ISTITUTI DI PAGAMENTO)
istituto di pagamento Stato membro di origine Stato membro ospitante servizi di pagamento operazione di pagamento sistema di pagamento pagatore beneficiario prestatore di servizi di pagamento utente di servizi di pagamento consumatore contratto quadro rimessa di denaro conto di pagamento fondi ordine di pagamento data valuta tasso di cambio di riferimento autenticazione tasso di interesse di riferimento identificativo unico agente strumento di pagamento tecnica di comunicazione a distanza supporto durevole microimpresa giornata operativa addebito diretto succursale gruppo Domanda di autorizzazione programma di attività piano aziendale organizzazione strutturale Capitale iniziale Iscrizione concedere crediti Vigilanza Deroga Spese applicabili strumenti di pagamento di basso valore Consenso Prova di autenticazione Diritto di regresso Reclami Sanzioni Attuazione
PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

Articolo 6
Capitale iniziale

Gli Stati membri richiedono agli istituti di pagamento di detenere, all’atto dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprendente gli elementi di cui all’articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE, secondo le modalità seguenti:

      1. quando l’istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell’allegato, il suo capitale non è mai inferiore a 20 000 EUR;

      2. quando l’istituto di pagamento presta il servizio di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato, il suo capitale non è mai inferiore a 50 000 EUR;

      3. quando l’istituto di pagamento presta i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell’allegato, il suo capitale non è mai inferiore a 125 000 EUR.

       

    Articolo 7
    Fondi propri

        I fondi propri degli istituti di pagamento, quali definiti agli articoli da 57 a 61, 63, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE, non sono inferiori all’importo più elevato indicato agli articoli 6 o 8 della presente direttiva.
      1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per i fondi propri quando l’istituto di pagamento appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di pagamento, ente creditizio, impresa di investimento, società di gestione patrimoniale o impresa di assicurazione. Il presente paragrafo si applica anche quando un istituto di pagamento ha carattere ibrido e svolge attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamenti di cui all’allegato.
      2. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 69 della direttiva 2006/48/CE, gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare l’articolo 8 agli istituti di pagamento inclusi nella supervisione consolidata dell’ente creditizio impresa madre ai sensi della direttiva 2006/48/CE
Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO La Direttiva Europea in originale (doc. in PDF) download di Adobe Reader Download Adobe Reader 9
SITI COLLEGATI
mediatori-creditizi.eu
microcredito111tub.eu       revisorionline.it
 
CONTATTO | MOBILE