Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo
degli Istituti di Pagamento.
SEPA
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo
Ministero delle Finanze
Banca d'Italia
Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento
S.di.P
SERVIZI DI PAGAMENTO
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3)
  1. Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  3. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  1. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  2. Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
  3. Rimessa di denaro;
  4. Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
  • Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
I.P.
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.)
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).

 

 

 
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PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

Articolo 56
Obblighi a carico dell’utente dei servizi di pagamento in relazione
agli strumenti di pagamento

  1. L’utente dei servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento di pagamento si conforma agli obblighi seguenti:
    1. utilizzare lo strumento di pagamento conformemente alle condizioni che ne disciplinano l’emissione e l’uso; e
    2. notificare senza indugio al prestatore dei servizi di pagamento, o al soggetto specificato da quest’ultimo, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento o un uso non autorizzato di tale strumento.
  2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), non appena riceva uno strumento di pagamento, l’utente dei servizi di pagamento adotta in particolare tutte le ragionevoli misure per proteggerne le caratteristiche di sicurezza personalizzate.

 

Articolo 57
Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione
agli strumenti di pagamento

    1. Il prestatore di servizi di pagamento che rilascia lo strumento di pagamento si conforma agli obblighi seguenti:
      1. assicurare che le caratteristiche di sicurezza personalizzate di uno strumento di pagamento siano accessibili solo all’utente di servizi di pagamento abilitato ad utilizzare lo strumento stesso, salvi restando gli obblighi imposti all’utente di servizi di pagamento di cui all’articolo 56;
      2. astenersi dall’inviare uno strumento di pagamento non richiesto, salvo qualora uno strumento di pagamento già detenuto dall’utente debba essere sostituito;
      3. assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché l’utente dei servizi di pagamento possa provvedere alla notificazione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), o richiedere lo sblocco ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4; su richiesta il prestatore di servizi di pagamento fornisce all’utente gli strumenti per provare l’avvenuta notifica nei 18 mesi successivi alla stessa;
      4. impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento una volta espletato l’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b).
    2. Il prestatore di servizi di pagamento sostiene il rischio dell’invio al pagatore di uno strumento di pagamento o delle eventuali caratteristiche di sicurezza personalizzate del medesimo.
Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO La Direttiva Europea in originale (doc. in PDF) download di Adobe Reader Download Adobe Reader 9