Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo
degli Istituti di Pagamento.
SEPA
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo
Ministero delle Finanze
Banca d'Italia
Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento
S.di.P
SERVIZI DI PAGAMENTO
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3)
  1. Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  3. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  1. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  2. Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
  3. Rimessa di denaro;
  4. Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
  • Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
I.P.
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.)
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).

 

 

 
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PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

Articolo 51
Ambito di applicazione

      1. Se l’utente dei servizi di pagamento non è un consumatore, le parti possono convenire che l’articolo 52, paragrafo 1, l’articolo 54, paragrafo 2, secondo comma, gli articoli 59, 61, 62, 63, 66 e 75 non siano in tutto o in parte applicati. Le parti possono altresì concordare un periodo di tempo diverso da quello di cui all’articolo 58.
      2. Gli Stati membri possono prevedere che l’articolo 83 non si applica se l’utente dei servizi di pagamento non è un consumatore.
      3. Gli Stati membri possono prevedere che il presente titolo si applichi alle microimprese secondo le stesse modalità previste per i consumatori.
      4. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 87/102/CEE. La presente direttiva lascia inoltre impregiudicate le altre pertinenti normative comunitarie o nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva, conformi al diritto comunitario.

 

Articolo 52
Spese applicabili

      1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all’utente dei servizi di pagamento le spese per l’adempimento dei suoi obblighi di informazione o l’adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all’articolo 65, paragrafo 1, all’articolo 66, paragrafo 5, e all’articolo 74, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l’utente e il prestatore dei servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.
      2. Se un’operazione di pagamento non comporta conversioni valutarie, gli Stati membri esigono che il beneficiario e il pagatore sostengano ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento.
      3. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento. Tuttavia, gli Stati membri possono vietare o limitare il diritto di imporre spese tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci.
Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO La Direttiva Europea in originale (doc. in PDF) download di Adobe Reader Download Adobe Reader 9