Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo
degli Istituti di Pagamento.
SEPA
I.P.
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.)
Gli ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo
Ministero delle Finanze
Banca d'Italia
 
S.di.P
SERVIZI DI PAGAMENTO
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3)
  1. Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  3. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  1. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  2. Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
  3. Rimessa di denaro;
  4. Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
  • Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento
 
PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

TITOLO II
PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

CAPO 1
Istituti di pagamento

S e z i o n e 1
D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i

Articolo 5
Domanda di autorizzazione

L’autorizzazione a svolgere attività come istituto di pagamento è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro d’origine di una domanda corredata dalle informazioni seguenti:

  1. un programma di attività, nel quale sono indicati in particolare i tipi di servizi di pagamento previsti;
  2. un piano aziendale comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari, che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione;
  3. prove attestanti che l’istituto di pagamento detiene il capitale iniziale di cui all’articolo 6;
  4. per gli istituti di pagamento di cui all’articolo 9, paragrafo 1, una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 9;
  5. una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili del richiedente, che dimostri che tali dispositivi di governo societario, meccanismi di controllo e procedure sono proporzionati, validi e adeguati;
  6. una descrizione dei meccanismi di controllo interno predisposti dal richiedente al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE e dal regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi;
  7. una descrizione dell’organizzazione strutturale del richiedente, compresa, se del caso, una descrizione dell’impiego previsto degli agenti e delle succursali e una descrizione degli accordi di esternalizzazione e della sua partecipazione a un sistema di pagamento nazionale o internazionale;
  8. l’identità delle persone che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale del richiedente partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 11, della direttiva 2006/48/CE, l’entità della loro partecipazione effettiva, nonché le prove attestanti la loro adeguatezza considerando la necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di pagamento;
  9. l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’istituto di pagamento e, se del caso, delle persone responsabili della gestione delle attività di servizi di pagamento dell’istituto di pagamento, e prove attestanti la loro onorabilità, nonché in possesso di conoscenze e di esperienza adeguate per la prestazione di servizi di pagamento come definito dallo Stato membro d’origine dell’istituto di pagamento;
  10. se applicabile, l’identità dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile di cui alla direttiva 2006/43/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
  11. lo stato giuridico del richiedente e lo statuto;
  12. l’indirizzo della sede amministrativa del richiedente.

Ai fini delle lettere d, e) e g), il richiedente fornisce una descrizione dei dispositivi organizzativi e di audit previsti per adottare tutte le misure ragionevoli al fine di tutelare gli interessi dei suoi utenti e garantire la continuità e l’affidabilità della prestazione di servizi di pagamento.

Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO La Direttiva Europea in originale (doc. in PDF) download di Adobe Reader Download Adobe Reader 9
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