Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo degli Istituti di Pagamento.
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Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento |
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S.di.P |
SERVIZI DI PAGAMENTO |
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3) |
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Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
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servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
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Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
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esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
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esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
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esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
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Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
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Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
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Rimessa di denaro;
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Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
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Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
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I.P. |
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.) |
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).
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PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE |
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Articolo 42
Informazioni e condizioni
Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni e condizioni siano fornite all’utente dei servizi di pagamento:
- relativamente al prestatore di servizi di pagamento:
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il nome del prestatore di servizi di pagamento, l’indirizzo geografico della sua sede amministrativa e, se del caso, l’indirizzo geografico dell’agente o della succursale con sede nello Stato membro in cui viene prestato il servizio di pagamento, e ogni altro indirizzo, compreso l’indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento; e
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gli estremi della competente autorità di controllo e del registro di cui all’articolo 13 o di altro pertinente registro pubblico di autorizzazione del prestatore di servizi di pagamento nonché il numero di iscrizione o i mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;
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relativamente all’utilizzazione del servizio di pagamento:
- una descrizione delle caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare;
- la specificazione delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia eseguito correttamente;
- la forma e la procedura per dare il consenso di eseguire un’operazione di pagamento e la revoca di tale consenso in conformità degli articoli 54 e 66;
- un riferimento al momento del ricevimento di un ordine di pagamento, quale definito all’articolo 64 e all’eventuale momento limite stabilito dal prestatore di servizi di pagamento;
- il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;
- l’eventuale possibilità di concordare i limiti di spesa per l’utilizzazione dello strumento di pagamento in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1;
3. relativamente a spese, tassi di interesse e di cambio:
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tutte le spese dovute dall’utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento, e, se del caso, la suddivisione delle spese;
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se del caso, i tassi di interesse e di cambio applicati o, se si usano i tassi di interesse e di cambio di riferimento, il metodo di calcolo dell’interesse effettivo, la data pertinente e l’indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso d’interesse o di cambio di riferimento;
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se concordata, l’immediata applicazione delle modifiche del tasso di interesse o di cambio di riferimento e i requisiti relativi alle informazioni sulle modifiche in conformità dell’articolo 44, paragrafo 2;
4. relativamente alla comunicazione:
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se del caso, i mezzi di comunicazione, compresi i requisiti tecnici relativi alle attrezzature dell’utente dei servizi di pagamento, concordati dalle parti per la trasmissione di informazioni o notifiche ai sensi della presente direttiva;
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le modalità e la frequenza con cui le informazioni di cui alla presente direttiva devono essere fornite o rese disponibili;
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la lingua o le lingue in cui il contratto quadro è concluso ed è effettuata la comunicazione durante questo rapporto contrattuale;
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il diritto dell’utente di servizi di pagamento di ricevere i termini contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni e le condizioni conformemente all’articolo 43;
5. relativamente alle misure di tutela e correttive:
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se applicabile, una descrizione delle misure che l’utente dei servizi di pagamento deve adottare per garantire la sicurezza degli strumenti di pagamento e le modalità per la notifica al prestatore dei servizi di pagamento ai fini dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b);
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se concordate, le condizioni alle quali il prestatore di servizi di pagamento si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità dell’articolo 55;
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la responsabilità del pagatore in conformità dell’articolo 61, comprese le informazioni sull’importo pertinente;
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in che modo ed entro quale termine l’utente di servizi di pagamento deve notificare, a norma dell’articolo 58, al prestatore di servizi di pagamento le operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, nonché la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni di pagamento non autorizzate in conformità dell’articolo 60;
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la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione delle operazioni di pagamento in conformità dell’articolo 75;
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le condizioni per il rimborso in conformità degli articoli 62 e 63;
6. relativamente a modifiche e recesso dal contratto quadro:
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se così convenuto, l’informazione che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate dall’utente di servizi di pagamento conformemente all’articolo 44 a meno che questi non notifichi al prestatore di servizi di pagamento che non le accetta prima della data proposta per la loro entrata in vigore;
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la durata del contratto;
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il diritto dell’utente di servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro ed eventuali disposizioni relative al recesso in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1, e dell’articolo 45;
7. relativamente al ricorso:
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le clausole contrattuali sul diritto applicabile al contratto quadro e/o la giurisdizione competente; e
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le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale a disposizione dell’utente dei servizi di pagamento in conformità degli articoli da 80 a 83.
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Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO (doc. in PDF) download di Adobe Reader  |
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