Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo
degli Istituti di Pagamento.
SEPA
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo
Ministero delle Finanze
Banca d'Italia
Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento
S.di.P
SERVIZI DI PAGAMENTO
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3)
  1. Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  3. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  1. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  2. Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
  3. Rimessa di denaro;
  4. Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
  • Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
I.P.
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.)
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).

 

 

 
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PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

Articolo 42
Informazioni e condizioni

Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni e condizioni siano fornite all’utente dei servizi di pagamento:

  1. relativamente al prestatore di servizi di pagamento:

    1. il nome del prestatore di servizi di pagamento, l’indirizzo geografico della sua sede amministrativa e, se del caso, l’indirizzo geografico dell’agente o della succursale con sede nello Stato membro in cui viene prestato il servizio di pagamento, e ogni altro indirizzo, compreso l’indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento; e
    2. gli estremi della competente autorità di controllo e del registro di cui all’articolo 13 o di altro pertinente registro pubblico di autorizzazione del prestatore di servizi di pagamento nonché il numero di iscrizione o i mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;
  2. relativamente all’utilizzazione del servizio di pagamento:

    1. una descrizione delle caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare;
    2. la specificazione delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia eseguito correttamente;
    3. la forma e la procedura per dare il consenso di eseguire un’operazione di pagamento e la revoca di tale consenso in conformità degli articoli 54 e 66;
    4. un riferimento al momento del ricevimento di un ordine di pagamento, quale definito all’articolo 64 e all’eventuale momento limite stabilito dal prestatore di servizi di pagamento;
    5. il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;
    6. l’eventuale possibilità di concordare i limiti di spesa per l’utilizzazione dello strumento di pagamento in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1;

3. relativamente a spese, tassi di interesse e di cambio:

  1. tutte le spese dovute dall’utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento, e, se del caso, la suddivisione delle spese;
  2. se del caso, i tassi di interesse e di cambio applicati o, se si usano i tassi di interesse e di cambio di riferimento, il metodo di calcolo dell’interesse effettivo, la data pertinente e l’indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso d’interesse o di cambio di riferimento;
  3. se concordata, l’immediata applicazione delle modifiche del tasso di interesse o di cambio di riferimento e i requisiti relativi alle informazioni sulle modifiche in conformità dell’articolo 44, paragrafo 2;

4. relativamente alla comunicazione:

  1. se del caso, i mezzi di comunicazione, compresi i requisiti tecnici relativi alle attrezzature dell’utente dei servizi di pagamento, concordati dalle parti per la trasmissione di informazioni o notifiche ai sensi della presente direttiva;
  2. le modalità e la frequenza con cui le informazioni di cui alla presente direttiva devono essere fornite o rese disponibili;
  3. la lingua o le lingue in cui il contratto quadro è concluso ed è effettuata la comunicazione durante questo rapporto contrattuale;
  4. il diritto dell’utente di servizi di pagamento di ricevere i termini contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni e le condizioni conformemente all’articolo 43;

5. relativamente alle misure di tutela e correttive:

  1. se applicabile, una descrizione delle misure che l’utente dei servizi di pagamento deve adottare per garantire la sicurezza degli strumenti di pagamento e le modalità per la notifica al prestatore dei servizi di pagamento ai fini dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b);
  2. se concordate, le condizioni alle quali il prestatore di servizi di pagamento si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità dell’articolo 55;
  3. la responsabilità del pagatore in conformità dell’articolo 61, comprese le informazioni sull’importo pertinente;
  4. in che modo ed entro quale termine l’utente di servizi di pagamento deve notificare, a norma dell’articolo 58, al prestatore di servizi di pagamento le operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, nonché la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni di pagamento non autorizzate in conformità dell’articolo 60;
  5. la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione delle operazioni di pagamento in conformità dell’articolo 75;
  6. le condizioni per il rimborso in conformità degli articoli 62 e 63;

6. relativamente a modifiche e recesso dal contratto quadro:

  1. se così convenuto, l’informazione che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate dall’utente di servizi di pagamento conformemente all’articolo 44 a meno che questi non notifichi al prestatore di servizi di pagamento che non le accetta prima della data proposta per la loro entrata in vigore;
  2. la durata del contratto;
  3. il diritto dell’utente di servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro ed eventuali disposizioni relative al recesso in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1, e dell’articolo 45;
7. relativamente al ricorso:
      1. le clausole contrattuali sul diritto applicabile al contratto quadro e/o la giurisdizione competente; e

      2. le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale a disposizione dell’utente dei servizi di pagamento in conformità degli articoli da 80 a 83.

Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO La Direttiva Europea in originale (doc. in PDF) download di Adobe Reader Download Adobe Reader 9