Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo degli Istituti di Pagamento. |
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I.P. |
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.) |
Gli ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385). |
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S.di.P |
SERVIZI DI PAGAMENTO |
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3) |
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Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
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servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
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Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
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esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
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esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
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esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
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Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
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Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
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Rimessa di denaro;
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Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
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Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
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 Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento
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PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE |
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Articolo 4
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
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« Stato membro di origine», uno dei seguenti:
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lo Stato membro nel quale è situata la sede legale del prestatore di servizi di pagamento; o
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se il prestatore di servizi di pagamento non ha, in base al suo diritto nazionale, nessuna sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede amministrativa;
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« Stato membro ospitante»: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine nel quale un prestatore di servizi di pagamento ha un agente o una succursale o fornisce servizi di pagamento;
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« servizi di pagamento»: le attività commerciali elencate nell’allegato;
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« istituto di pagamento»: una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell’articolo 10, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta la Comunità;
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« operazione di pagamento»: l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;
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« sistema di pagamento»: un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
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« pagatore»: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;
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« beneficiario»: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;
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« prestatore di servizi di pagamento»: organismi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e persone fisiche e giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo 26;
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« utente di servizi di pagamento»: una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
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« consumatore»: una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
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« contratto quadro»: un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;
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« rimessa di denaro»: un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest’ultimo;
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« conto di pagamento»: un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento;
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« fondi»: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE;
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« ordine di pagamento»: l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;
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« data valuta»: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di pagamento;
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« tasso di cambio di riferimento»: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio di valuta e che è reso disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;
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« autenticazione»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le caratteristiche di sicurezza personalizzate;
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« tasso di interesse di riferimento»: il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l’interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizi di pagamento;
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« identificativo unico»: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utente di servizi di pagamento e che quest’ultimo deve fornire per identificare con chiarezza l’altro utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per un’operazione di pagamento;
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« agente»: una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento;
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« strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall’utente di servizi di pagamento per disporre un ordine di pagamento;
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« tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica simultanea del prestatore e dell’utente di servizi di pagamento, possa essere utilizzato per la conclusione di un contratto di servizi di pagamento;
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« supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta all’utente di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
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« microimpresa»: un’impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un’impresa quale definita all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
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« giornata operativa»: il giorno in cui il pertinente prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo in base a quanto necessario per l’esecuzione dell’operazione di pagamento;
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« addebito diretto»: un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;
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« succursale»: una sede di attività, diversa dalla sede amministrativa, che costituisce parte di un istituto di pagamento, che è sprovvista di personalità giuridica e che effettua direttamente alcune operazioni, o l’insieme delle operazioni inerenti all’attività di un istituto di pagamento; tutte le sedi di attività create nello stesso Stato membro da un istituto di pagamento avente la sede amministrativa in un altro Stato membro sono considerate come un’unica succursale;
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« gruppo»: un gruppo di imprese composto dall’impresa madre, dalle imprese figlie e dalle entità in cui l’impresa madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE.
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Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO (doc. in PDF) download di Adobe Reader  |
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