Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo
degli Istituti di Pagamento.
SEPA
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo
Ministero delle Finanze
Banca d'Italia
Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento
S.di.P
SERVIZI DI PAGAMENTO
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3)
  1. Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  3. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  1. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  2. Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
  3. Rimessa di denaro;
  4. Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
  • Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
I.P.
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.)
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).

 

 

 
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PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

Articolo 37
Informazioni e condizioni

  1. Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni e condizioni siano fornite o rese disponibili all’utente dei servizi di pagamento:
    1. la specificazione delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia eseguito correttamente;
    2. il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;
    3. tutte le spese dovute dall’utente al suo prestatore di servizi di pagamento, e, se del caso, la suddivisione delle spese;
    4. se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all’operazione di pagamento;
  2. Se del caso, tutte le altre informazioni e condizioni pertinenti specificate all’articolo 42 sono rese disponibili all’utente di servizi di pagamento in una forma facilmente accessibile.

 

Articolo 38
Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento

Immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’articolo 36, paragrafo 1, le seguenti informazioni:

  1. un riferimento che consenta al pagatore di individuare l’operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
  2. l’importo dell’operazione di pagamento espresso nella valuta dell’ordine di pagamento;
  3. l’importo delle eventuali spese per l’operazione di pagamento a carico del pagatore e la suddivisione di tali spese;
  4. se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un riferimento ad esso, se diverso dal tasso di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettera d), e l’importo dell’operazione di pagamento dopo detta conversione in valuta;
  5. la data di ricevimento dell’ordine di pagamento.

Articolo 39
Informazioni per il beneficiario dopo l’esecuzione

Immediatamente dopo l’esecuzione di un’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’articolo 36, paragrafo 1, le seguenti informazioni:

    1. il riferimento che consente al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;
    2. l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui i fondi sono a disposizione del beneficiario;
    3. l’importo di tutte le spese per l’operazione di pagamento a carico del beneficiario e la suddivisione di tali spese;
    4. se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima della conversione valutaria;
    5. la data valuta dell’accredito.
Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO La Direttiva Europea in originale (doc. in PDF) download di Adobe Reader Download Adobe Reader 9