Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo degli Istituti di Pagamento.
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Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento |
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S.di.P |
SERVIZI DI PAGAMENTO |
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3) |
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Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
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servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
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Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
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esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
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esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
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esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
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Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
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Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
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Rimessa di denaro;
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Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
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Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
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I.P. |
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.) |
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).
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PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE |
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Articolo 34
Deroghe agli obblighi di informazione per gli strumenti di pagamento di basso valore e la moneta elettronica
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Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR o presentano un avvaloramento per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR:
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in deroga agli articoli 41, 42 e 46 il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore solo le informazioni sulle principali caratteristiche del servizio di pagamento, comprese le modalità per l’utilizzo dello strumento di pagamento, la responsabilità, l’ammontare delle spese applicate e altre informazioni pratiche necessarie per prendere una decisone consapevole, nonché un’indicazione su come accedere facilmente alle altre informazioni e condizioni richieste ai sensi dell’articolo 42;
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può essere convenuto che, in deroga all’articolo 44, il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a proporre modifiche delle condizioni del contratto quadro secondo le modalità previste all’articolo 41, paragrafo 1;
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può essere convenuto che, in deroga agli articoli 47 e 48, dopo l’esecuzione di una operazione di pagamento:
- il prestatore di servizi di pagamento comunica o rende disponibile solo un riferimento che consenta all’utente di servizi di pagamento di identificare l’operazione di pagamento, l’ammontare dell’operazione di pagamento e le spese relative e/o nel caso di varie operazioni di pagamento analoghe a favore dello stesso beneficiario, solo le informazioni sul totale dell’importo e delle spese afferenti a tali operazioni di pagamento;
- il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a comunicare o a rendere disponibili le informazioni di cui al punto i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è per altri motivi tecnicamente in grado di fornirle. Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento offre al pagatore la possibilità di verificare l’importo dei fondi caricati. 2. Per operazioni di pagamento a livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità competenti, possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono aumentare tali importi fino a 500 EUR per gli strumenti di pagamento prepagati.
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Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO (doc. in PDF) download di Adobe Reader  |
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