Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo
degli Istituti di Pagamento.
SEPA
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo
Ministero delle Finanze
Banca d'Italia
Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento
S.di.P
SERVIZI DI PAGAMENTO
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3)
  1. Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  3. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  1. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  2. Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
  3. Rimessa di denaro;
  4. Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
  • Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
I.P.
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.)
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).

 

 

 
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PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

S e z i o n e 4
Deroga

Articolo 26
Condizioni

  1. Fatto salvo l’articolo 13, gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro autorità competenti a derogare all’applicazione di tutta o di parte della procedura e delle condizioni di cui alle sezioni da 1 a 3 ad eccezione degli articoli 20, 22, 23 e 24 e autorizzare l’iscrizione di persone fisiche o giuridiche nel registro di cui all’articolo 13, qualora:
    1. la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dalla persona interessata, compreso qualsiasi agente di cui è pienamente responsabile, non superi i 3 milioni di EUR; questa condizione è valutata in base all’importo complessivo delle operazioni di pagamento previsto nel suo piano aziendale a meno che le autorità competenti non richiedano un adeguamento di tale piano; e
    2. nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell’impresa abbia subito condanne per crimini legati al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
  2. Tutte le persone fisiche o giuridiche registrate conformemente al paragrafo 1 devono avere la sede amministrativa o il luogo di residenza nello Stato membro in cui operano effettivamente.
  3. Le persone di cui al paragrafo 1 sono trattate come istituti di pagamento, anche se l’articolo 10, paragrafo 9, e l’articolo 25 non si applicano a tali persone.
  4. Gli Stati membri possono inoltre disporre che le persone fisiche o giuridiche registrate in conformità del paragrafo 1 possano svolgere solo alcune delle attività elencate all’articolo 16.
  5. Le persone di cui al paragrafo 1 notificano alle autorità competenti qualsiasi cambiamento della loro situazione che incida sulla condizione specificata al paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 1, 2 e 4 non siano più rispettate, la persona interessata richieda un’autorizzazione entro 30 giorni di calendario, secondo la procedura di cui all’articolo 10.
  6. Il presente articolo non si applica alle disposizioni stabilite nella direttiva 2005/60/CE né alle disposizioni antiriciclaggio nazionali.

 

Articolo 27
Notifica e informazione

Se uno Stato membro si avvale della deroga di cui all’articolo 26, lo notifica alla Commissione entro il 1o novembre 2009 e notifica successivamente alla Commissione qualsiasi cambiamento apportato. Esso informa inoltre la Commissione del numero di persone fisiche e giuridiche interessate e, su base annua, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite al 31 dicembre di ogni anno di calendario ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a).

Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO La Direttiva Europea in originale (doc. in PDF) download di Adobe Reader Download Adobe Reader 9
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