Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo degli Istituti di Pagamento.
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Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento |
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S.di.P |
SERVIZI DI PAGAMENTO |
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3) |
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Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
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servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
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Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
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esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
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esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
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esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
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Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
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Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
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Rimessa di denaro;
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Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
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Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
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I.P. |
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.) |
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).
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PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE |
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Articolo 25
Esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi
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Qualsiasi istituto di pagamento autorizzato che intenda prestare per la prima volta servizi di pagamento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, in virtù del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi, ne informa le autorità competenti dello Stato membro d’origine. Entro un mese dal ricevimento di tali informazioni, le autorità competenti dello Stato membro d’origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il nome e l’indirizzo dell’istituto di pagamento, i nomi dei responsabili della gestione della succursale, la sua struttura organizzativa e il tipo di servizi di pagamento che intende prestare nel territorio dello Stato membro ospitante.
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Al fine di effettuare i controlli e adottare le misure necessarie di cui all’articolo 21 in relazione ad un agente, ad una succursale, o ad un’entità cui sono esternalizzate attività di un istituto di pagamento stabilito sul territorio di un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro d’origine collabora con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.
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Nell’ambito della cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante la sua intenzione di effettuare un’ispezione in loco sul territorio di quest’ultimo. Tuttavia, se entrambe le autorità sono d’accordo, l’autorità competente dello Stato membro d’origine può delegare alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il compito di effettuare ispezioni in loco presso l’istituto di cui trattasi.
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Le autorità competenti si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una succursale di un agente o di un’entità cui sono state esternalizzate attività. A tal fine, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.
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I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicato l’obbligo delle autorità competenti, ai sensi della direttiva 2005/60/CE e del regolamento (CE) n. 1781/2006, sulla scorta in particolare dell’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE e dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006 di sorvegliare o controllare l’osservanza dei requisiti stabiliti nella direttiva e nel regolamento suddetti.
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Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO (doc. in PDF) download di Adobe Reader  |
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