Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo degli Istituti di Pagamento.
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Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento |
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S.di.P |
SERVIZI DI PAGAMENTO |
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3) |
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Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
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servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
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Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
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esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
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esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
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esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
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Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
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Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
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Rimessa di denaro;
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Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
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Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
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I.P. |
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.) |
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).
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PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE |
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Articolo 22
Segreto d’ufficio
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Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti, nonché agli esperti incaricati dalle autorità competenti, l’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale.
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Nello scambio di informazioni di cui all’articolo 24, il segreto d’ufficio si applica in maniera rigorosa per garantire la tutela dei diritti dei singoli e delle imprese.
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Gli Stati membri possono applicare il presente articolo tenendo conto, mutatis mutandis, degli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48/CE.
Articolo 23
Ricorso in sede giurisdizionale
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Gli Stati membri assicurano che, contro le decisioni prese dalle autorità competenti nei riguardi di un istituto di pagamento in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale.
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Il paragrafo 1 si applica anche in caso di silenzio.
Articolo 24
Scambio d’informazioni
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Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e, ove necessario, con la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri e altre pertinenti autorità competenti designate in virtù delle disposizioni legislative comunitarie o nazionali applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.
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Gli Stati membri autorizzano inoltre lo scambio di informazioni tra le loro autorità competenti e:
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le autorità competenti di altri Stati membri responsabili in materia di autorizzazione e vigilanza sugli istituti di pagamento;
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la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
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altre autorità designate ai sensi della presente direttiva, della direttiva 95/46/CE, della direttiva 2005/60/CE e di altre disposizioni di diritto comunitario applicabili ai prestatori di servizi di pagamento, quali le disposizioni applicabili alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
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Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO (doc. in PDF) download di Adobe Reader  |
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