Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo
degli Istituti di Pagamento.
SEPA
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo
Ministero delle Finanze
Banca d'Italia
Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento
S.di.P
SERVIZI DI PAGAMENTO
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3)
  1. Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  3. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  1. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  2. Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
  3. Rimessa di denaro;
  4. Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
  • Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
I.P.
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.)
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).

 

 

 
TAG's
Tag's di contenuto sulla PSD (i nuovi ISTITUTI DI PAGAMENTO)
istituto di pagamento Stato membro di origine Stato membro ospitante servizi di pagamento operazione di pagamento sistema di pagamento pagatore beneficiario prestatore di servizi di pagamento utente di servizi di pagamento consumatore contratto quadro rimessa di denaro conto di pagamento fondi ordine di pagamento data valuta tasso di cambio di riferimento autenticazione tasso di interesse di riferimento identificativo unico agente strumento di pagamento tecnica di comunicazione a distanza supporto durevole microimpresa giornata operativa addebito diretto succursale gruppo Domanda di autorizzazione programma di attività piano aziendale organizzazione strutturale Capitale iniziale Iscrizione concedere crediti Vigilanza Deroga Spese applicabili strumenti di pagamento di basso valore Consenso Prova di autenticazione Diritto di regresso Reclami Sanzioni Attuazione
PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

Articolo 17
Ricorso ad agenti, succursali o entità cui vengono esternalizzate attività

    1. Quando un istituto di pagamento intende prestare servizi di pagamento mediante un agente, comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato membro d’origine:
      1. il nome e l’indirizzo dell’agente;
      2. una descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorreranno gli agenti al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE;
      3. l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’agente cui è fatto ricorso per la prestazione dei servizi di pagamento e prove attestanti la loro competenza e correttezza.
    2. Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono iscrivere l’agente nel registro di cui all’articolo 13.
    3. Prima di iscrivere l’agente nel registro, le autorità competenti, ove ritengano che le informazioni fornite non sono corrette, possono disporre l’ulteriore accertamento delle stesse.
    4. Se, in seguito all’accertamento delle informazioni, le autorità competenti non sono convinte che le informazioni loro fornite a norma del paragrafo 1 siano corrette, rifiutano l’iscrizione dell’agente nel registro di cui all’articolo 13.
    5. L’istituto di pagamento che intende prestare servizi di pagamento in un altro Stato membro mediante l’impiego di un agente, segue le procedure di cui all’articolo 25. In tal caso, prima che l’agente possa essere registrato a norma del presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante che intendono registrare l’agente e tengono conto del suo parere.
    6. Se le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente al previsto impiego dell’agente o allo stabilimento della succursale, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva 2005/60/CE ovvero che l’impiego di tale agente o lo stabilimento di tale succursale possano aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, informano le autorità competenti dello Stato membro d’origine, le quali possono rifiutare di registrare l’agente o la succursale o possono revocare l’iscrizione, se già avvenuta, dell’agente o della succursale.
    7. L’istituto di pagamento che intende esternalizzare funzioni operative relative ai servizi di pagamento ne informa le autorità competenti dello Stato membro d’origine. L’esternalizzazione di funzioni operative importanti non può mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell’istituto di pagamento né impedire alle autorità competenti di controllare che gli istituti di pagamento adempiano a tutti gli obblighi definiti dalla presente direttiva. Ai fini del secondo comma una funzione operativa viene considerata importante laddove un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione metterebbero a repentaglio la capacità dell’istituto di pagamento di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione come richiesto dal presente titolo o agli altri obblighi imposti dalla presente direttiva, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi di pagamento. Gli Stati membri assicurano il rispetto delle condizioni seguenti da parte degli istituti di pagamento che esternalizzano funzioni operative importanti:
      1. l’esternalizzazione non determina la delega della responsabilità da parte dell’alta dirigenza;
      2. non vengono alterati il rapporto e gli obblighi dell’istituto di pagamento nei confronti dei suoi utenti di servizi di pagamento ai sensi della presente direttiva;
      3. non viene messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l’istituto di pagamento deve soddisfare per poter essere autorizzato e per conservare tale autorizzazione in conformità del presente titolo;
      4. non viene soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l’autorizzazione dell’istituto di pagamento.
    8. Gli istituti di pagamento assicurano che gli agenti o le succursali che agiscono per loro conto ne informino gli utenti dei  servizi di pagamento.
Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO La Direttiva Europea in originale (doc. in PDF) download di Adobe Reader Download Adobe Reader 9
SITI COLLEGATI
mediatori-creditizi.eu
microcredito111tub.eu       revisorionline.it
 
CONTATTO | MOBILE