Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo degli Istituti di Pagamento.
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Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento |
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S.di.P |
SERVIZI DI PAGAMENTO |
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3) |
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Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
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servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
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Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
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esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
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esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
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esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
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Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
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Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
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Rimessa di denaro;
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Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
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Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
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I.P. |
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.) |
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).
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Tag's di contenuto sulla PSD (i nuovi ISTITUTI DI PAGAMENTO) |
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PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE |
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Articolo 16
Attività
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Oltre alla prestazione dei servizi di pagamento indicati nell’allegato, gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare le seguenti attività:
- prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi, come garanzia dell’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;
- gestione dei sistemi di pagamento, fatto salvo l’articolo 28;
- attività commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento, tenuto conto delle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili.
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Gli istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più dei servizi di pagamento elencati nell’allegato, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento; i fondi che gli istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2006/48/CE, né moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE.
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Gli istituti di pagamento possono concedere crediti relativi ai servizi di pagamento di cui ai punti 4, 5 e 7 dell’allegato soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- il credito è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento;
- fatte salve le norme nazionali sulla concessione di crediti mediante carte di credito, il credito concesso in relazione a un pagamento ed eseguito conformemente all’articolo 10, paragrafo 9, e all’articolo 25 è rimborsato entro un breve periodo che in nessun caso è superiore a dodici mesi;
- tale credito non è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione di un’operazione di pagamento;
- i fondi propri dell’istituto di pagamento sono, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità di vigilanza, sempre adeguati rispetto all’importo globale del credito concesso.
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Gli istituti di pagamento non effettuano l’attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.
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La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 87/102/CEE. La presente direttiva lascia inoltre impregiudicate le altre pertinenti normative comunitarie o nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva, conformi al diritto comunitario.
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Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO (doc. in PDF) download di Adobe Reader  |
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