Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo
degli Istituti di Pagamento.
SEPA
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo
Ministero delle Finanze
Banca d'Italia
Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento
S.di.P
SERVIZI DI PAGAMENTO
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3)
  1. Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  3. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  1. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  2. Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
  3. Rimessa di denaro;
  4. Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
  • Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
I.P.
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.)
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).

 

 

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PSD: Payment Services Directive Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/ 65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

Articolo 13
Iscrizione

Gli Stati membri istituiscono un registro pubblico degli istituti di pagamento autorizzati, relativi agenti e succursali, nonché delle persone fisiche e giuridiche, relativi agenti e succursali per cui è stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 26, nonché degli istituti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale. Essi
sono iscritti nel registro dello Stato membro di origine. Nel registro sono specificati i servizi di pagamento per i quali l’istituto di pagamento è autorizzato o per i quali la persona fisica o giuridica è stata registrata. Gli istituti di pagamento sono elencati nel registro separatamente dalle persone fisiche e giuridiche che sono state registrate conformemente all’articolo 26. Esso è pubblicamente consultabile e accessibile online e aggiornato periodicamente.

Articolo 14
Mantenimento dell’autorizzazione

Qualora intervengano cambiamenti che incidono sull’accuratezza delle informazioni e delle prove di cui all’articolo 5, l’istituto di pagamento ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro d’origine.

Articolo 15
Contabilità e revisione legale

    1. La direttiva 78/660/CEE e, ove applicabile, la direttiva 83/349/CEE, nonché la direttiva 86/635/CEE e il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1) si applicano mutatis mutandis agli istituti di pagamento.
    2. A meno che non siano esonerati ai sensi della direttiva 78/660/CEE e, ove applicabile, della direttiva 83/349/CEE e della direttiva 86/635/CEE, i conti annuali e i conti consolidati degli istituti di pagamento sono controllati da revisori legali o da imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE.
    3. Per fini di vigilanza, gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento forniscano informazioni contabili separate per i servizi di pagamento che figurano nell’allegato e per le attività menzionate all’articolo 16, paragrafo 1, che sono oggetto di relazione da parte di un revisore. Tale relazione è elaborata, ove opportuno, dai revisori legali o da un’impresa di revisione contabile.
    4. Gli obblighi stabiliti all’articolo 53 della direttiva 2006/48/ CE si applicano mutatis mutandis ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile degli istituti di pagamento per quanto riguarda le attività di servizi di pagamento.
Articolo tratto dall'originale DIRETTIVA 2007_64_CE ISTITUTI DI PAGAMENTO La Direttiva Europea in originale (doc. in PDF) download di Adobe Reader Download Adobe Reader 9
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