S.di.P |
SERVIZI DI PAGAMENTO |
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3) |
-
Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
-
Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
-
Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
-
esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
-
esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
-
esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
-
Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
-
Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
-
Rimessa di denaro;
-
Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
-
Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
|
|
I.P. |
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.) |
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).
|
|
|
|
Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo degli Istituti di Pagamento. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento |
|
|
|
|
|
|
Tag's definizioni |
Tag's definizioni sul: Supplemento ordinario n. 29/L GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 - DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11
|
|
|
13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
|
|
|
TITOLO III
Istituti di pagamento
Art. 33
(Disciplina degli istituti di pagamento)
-
Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il titolo V-bis è inserito il seguente:
Art. 114-terdecies
(Patrimonio destinato)
-
Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114 – novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile.
-
Decorso il termine di cui al secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell’istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l’articolo 114 – duodecies, comma 2.
-
In caso di incapienza del patrimonio destinato l’istituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali.
-
Con riferimento al patrimonio destinato l’istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali.
-
In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114 – novies, comma 4, l’amministrazione del patrimonio destinato è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attività accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dell’avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento né stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passività. Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica l’articolo 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
-
La Banca d’Italia può nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove ciò sia necessario per l’ordinata liquidazione del patrimonio destinato.
-
Il tribunale competente per l’avvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d'Italia della pendenza del procedimento.
|
|
|
|
|