Assistenza al Procedimento amm.vo
S.di.P
SERVIZI DI PAGAMENTO
DIRETTIVA 2007/64/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 13 novembre 2007.
(art.4,punto 3)
  1. Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  2. Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  3. Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  1. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
    • esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
    • esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
    • esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  2. Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
  3. Rimessa di denaro;
  4. Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
  • Quanto sancito ne 13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
I.P.
ISTITUTI DI PAGAMENTO (I.P.)
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (art.1 comma 2- lettera h - sexies - Dlgs 1/09/1993 nr.385).

 

 

Evoluzione della normativa e applicazione attraverso la costituzione, l'organizzazione
ed il controllo
degli Istituti di Pagamento.
SEPA
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo
Ministero delle Finanze
Banca d'Italia
Processi di migrazione, costituzione e organizzazione di Società in Istituto di Pagamento
Tag's definizioni
Tag's definizioni sul: Supplemento ordinario n. 29/L GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 - DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11

data di addebito
tempi di esecuzione
protezione dei dati

13-2-2010 Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 36 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 . Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.

SEZIONE III
RESPONSABILITÀ

Art. 24
(Identificativi unici inesatti)

  1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico.
  2. Se l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell’articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all’utilizzatore le spese sostenute per il recupero dei fondi.
  3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore anche qualora quest’ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all’identificativo unico.

Art. 25
(Mancata o inesatta esecuzione)

    • Quando l’operazione di pagamento è disposta dal pagatore, fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti di quest’ultimo della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto l’importo dell’operazione conformemente all’articolo 20, comma 1. In tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.
    • Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile ai sensi del comma 1, rimborsa senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l’operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l’operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
    • Nei casi di cui al comma 2 il pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’operazione di pagamento. Restano salvi il diritto di rettifica di cui all’articolo 9 e la responsabilità di cui al comma 8.
    • Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, egli mette senza indugio l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l’importo corrispondente sul conto del beneficiario medesimo.
    • Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l’operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:
    • è responsabile nei confronti di quest’ultimo della corretta trasmissione dell’ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all’articolo 20, comma 3;
    • trasmette senza indugio l’ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore;
    • è responsabile nei confronti del beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 23.
    • Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento ai sensi del comma 5, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore ed è tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta quest’ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo.
    • Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi da 1 a 6, quando un’operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio, su richiesta dei rispettivi utilizzatori, per rintracciare l’operazione di pagamento, e li informano del risultato.
    • I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi clienti di tutte le spese ed interessi loro imputate a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento.
SITI COLLEGATI
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