CAPITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA DEL 23 luglio 2019 - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. Il presente provvedimento che modifica le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del17 maggio 2016 per attuare la direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e le relative disposizioni attuative, nonché coordina le nuove previsioni con la normativa vigente.

CAPITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

1. Orientamenti finali in materia di sicurezza dei pagamenti via internet

Gli istituti che prestano servizi di pagamento e/o emettono moneta elettronica mediante uso del canale internet applicano le disposizioni degli “Orientamenti finali in materia di sicurezza dei pagamenti via internet” secondo il regime transitorio delineato dall’EBA nella “Opinion on the transition from PSD1 to PSD2” del 19 dicembre 2017 e fino all’entrata in vigore del Regolamento delegato della Commissione del 27 novembre 2017 n. 2018/389 riguardante le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri previsti dall’articolo 98, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366/UE (PSD2).

2. Fondi propri e requisito patrimoniale

Ai fini del calcolo dei fondi propri ai sensi del Capitolo V, gli istituti che, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, rispettano il requisito patrimoniale complessivo secondo quanto previsto dalle disposizioni previgenti, applicano alle singole voci rilevanti per il calcolo dei fondi propri, per ciascun anno e nell’ambito degli intervalli specificati, i valori percentuali di seguito indicati.

2.1 Deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e non derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 del CRR è:

a) 40 per cento fino al 31 dicembre 2019;

b) 60 per cento nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

c) 80 per cento nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

2.2 Deduzione dell’importo applicabile delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. c), 36, par. 1, lettere c) e i) e 478, co. 1 e 2 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 del CRR è:

a) 40 per cento fino al 31 dicembre 2019;

b) 60 per cento nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

c) 80 per cento nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

Le stesse percentuali si applicano alle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee esistenti al 13 gennaio 2018.

2.3 Disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 (art. 473-bis CRR)

Gli istituti applicano l’art. 473-bis del CRR. Ai sensi di quanto previsto da questo articolo, gli istituti che intendono avvalersi del regime transitorio previsto dall’articolo richiamato, ne danno comunicazione alla Banca d’Italia entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni. Nella comunicazione è indicato il metodo di calcolo del quale essi intendono avvalersi.

Per gli istituti appartenenti a gruppi bancari o comunque inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR resta ferma l’applicazione a livello consolidato delle norme del CRR. Gli istituti appartenenti a gruppi bancari o finanziari sono tenuti comunque a comunicare la propria scelta, che deve essere concordata con la capogruppo.

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