CAPITOLO IV
ATTIVITÀ
PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA DEL 23 luglio 2019 - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. Il presente provvedimento che modifica le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del17 maggio 2016 per attuare la direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e le relative disposizioni attuative, nonché coordina le nuove previsioni con la normativa vigente.

CAPITOLO IV
ATTIVITÀ

SEZIONE I
ATTIVITÀ ESERCITABILI

1. Premessa

Gli istituti di pagamento possono prestare uno o più dei servizi di pagamento previsti dall’art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB, conformemente al contenuto della propria autorizzazione. Essi possono esercitare altre attività secondo quanto indicato nella presente Sezione. Agli istituti di pagamento non è consentita l’attività di emissione di moneta elettronica. Gli istituti di moneta elettronica possono esercitare l’attività di emissione di moneta elettronica e prestare anche i servizi di pagamento non connessi con l’emissione della moneta elettronica dettagliati nel programma di attività (cfr. Capitolo II, Sezione III).

Gli istituti di moneta elettronica possono esercitare altre attività secondo quanto indicato nella presente Sezione. L’attività di concessione di finanziamenti è consentita, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, esclusivamente in relazione alla prestazione di servizi di pagamento non connessi con l’emissione di moneta elettronica.

2. Altre attività esercitabili

Nella prestazione dei servizi di pagamento, gli istituti possono esercitare le seguenti attività accessorie:

a) prestazione di servizi operativi e servizi strettamente connessi con i servizi di pagamento prestati, quali, ad esempio:

- garanzia dell’esecuzione di operazioni di pagamento;
- servizi di cambio;
- attività di custodia, registrazione e trattamento di dati;

b) gestione di sistemi di pagamento;

Gli istituti di moneta elettronica possono prestare servizi operativi e servizi strettamente connessi con l’emissione di moneta elettronica, quali ad esempio:

- progettazione e realizzazione di procedure, dispositivi e supporti relativi all’attività di emissione di moneta elettronica;
- prestazione, per conto di terzi emittenti di moneta elettronica, di servizi connessi con l’emissione di moneta elettronica.

Gli istituti possono esercitare attività imprenditoriali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento e dall’emissione di moneta elettronica, secondo quanto previsto nel Capitolo X.

3. Concessione di finanziamenti

Gli istituti possono concedere finanziamenti relativi ai servizi di pagamento indicati ai punti 4 e 5 dell’articolo 1, comma 2, lett. h- septies.1), del TUB , nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) il finanziamento è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento; per assicurare il rispetto di questa condizione, gli istituti adottano sistemi e procedure per monitorare i finanziamenti secondo quanto previsto dal Capitolo VI, Allegato A, paragrafo 2;
b) il finanziamento è di breve durata, non superiore a dodici mesi. Può essere di durata superiore a 12 mesi il finanziamento concesso in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito;
c) il finanziamento non è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione di un’operazione di pagamento;
d) a fronte del rischio di credito derivante da tali finanziamenti, gli istituiti sono tenuti a mantenere la dotazione patrimoniale minima stabilita nel Capitolo V.

 

SEZIONE II
REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA DEI FONDI DEI CLIENTI

1. Premessa

Il TUB prevede che le attività in cui risultano investite le somme di denaro ricevute dai clienti, ivi incluse quelle registrate nei conti di pagamento o ricevute a fronte della moneta elettronica emessa, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’istituto (cfr. art. 114-quinquies.1 e 114-duodecies del TUB).

La presente Sezione detta le disposizioni attuative di tali previsioni del TUB. Essa non si applica agli istituti che prestano in via esclusiva il servizio di informazione sui conti e/o di disposizione di ordini di pagamento.

2. Evidenze contabili dei fondi dei clienti

Gli istituti predispongono e conservano apposite evidenze contabili:

- distintamente, per ciascun cliente, dei fondi ricevuti in relazione ai servizi da 1 a 6 di cui all’art. 1, comma 2, lett. h- septies.1) del TUB;

- delle attività in cui le somme ricevute sono state investite.

Queste evidenze indicano, fra l’altro, le banche depositarie delle somme di denaro ricevute dai clienti e i depositari degli strumenti finanziari in cui sono eventualmente investite le somme di denaro ricevute dai clienti, secondo quanto previsto nel paragrafo 3, nonché i soggetti abilitati ad operare su questi conti.

Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto prodotti dai depositari.

Gli istituti di moneta elettronica applicano le previsioni dei due capoversi precedenti anche alle somme di denaro ricevute a fronte della moneta elettronica emessa. Le evidenze contabili relative alla moneta elettronica emessa sono tenute distinte rispetto a quelle relative alle somme di denaro detenute per la prestazione dei servizi di pagamento.

3. Modalità di tenuta dei fondi ricevuti dagli utenti dei servizi di pagamento o a fronte della moneta elettronica emessa

I fondi ricevuti dagli utenti dei servizi di pagamento, in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento da 1 a 6 di cui all’art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB ovvero quelli ricevuti dall’istituto di moneta elettronica a fronte della moneta elettronica emessa sono:

- depositati, presso una banca autorizzata ad operare in Italia, in conti intestati agli istituti depositanti con l’indicazione che si tratta di beni di terzi; questi conti sono tenuti distinti da quelli dell’istituto;

- investiti in titoli di debito qualificati, depositati presso depositari abilitati;

- investiti in quote di fondi comuni di investimento armonizzati il cui regolamento di gestione preveda esclusivamente l’investimento in titoli di debito qualificati o in fondi di mercato monetario.

Indipendentemente dalla soluzione prescelta, i depositi e le attività in cui sono investiti i fondi ricevuti dagli utenti dei servizi di pagamento o a fronte della moneta elettronica emessa costituiscono patrimonio distinto e separato a tutti gli effetti da quello dell’istituto. Ai sensi degli artt. 114-quinquies.1 e 114-duodecies TUB, su questo patrimonio non sono ammesse azioni da parte dei creditori dell’istituto o nell’interesse degli stessi, né dei creditori dell’eventuale soggetto presso il quale i fondi dei clienti sono depositati. In caso di assoggettamento a risoluzione dell’istituto o del soggetto depositario, si applicano le previsioni di cui all’art. 49, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 180/2015, che esclude dall’applicazione del bail-in le disponibilità dei clienti protette nelle procedure concorsuali applicabili.

L’istituto applica il presente paragrafo alle somme ricevute dagli utenti dei servizi di pagamento in relazione ai servizi da 1 a 6 di cui all’art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB, ivi incluse quelle registrate nei conti di pagamento e quelle ricevute tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento, che non siano consegnate al beneficiario o trasferite ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti.

L’istituto di moneta elettronica applica le disposizioni previste dal presente paragrafo alle somme ricevute dalla clientela a fronte della moneta elettronica emessa mediante strumenti di pagamento a partire dal giorno in cui acquisisce la disponibilità di tali somme e in ogni caso, entro cinque giorni dall’emissione della moneta elettronica.

4. Fondi dei clienti utilizzati anche per effettuare servizi diversi da quelli di pagamento o di moneta elettronica

Quando i fondi ricevuti dai clienti a fronte dei servizi di pagamento da 1 a 6 di cui all’art. 1, comma 2, lett. h-septies.1) del TUB, sono utilizzabili sia per operazioni di pagamento, sia per servizi diversi dai servizi di pagamento, i paragrafi 2 e 3 si applicano solo alla percentuale delle somme di denaro da utilizzare per future operazioni di pagamento.

Se la percentuale è variabile o non conosciuta in anticipo, gli istituti stimano una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, sempre che tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici; periodicamente, gli istituti verificano la congruità della percentuale rappresentativa rispetto all’effettivo utilizzo delle somme di denaro effettuato dai clienti.

Gli istituti comunicano alla Banca d'Italia:

1. se applicano i paragrafi 2 e 3 solo a una percentuale delle somme di denaro ricevute dai clienti, specificandone le ragioni;
2. le modalità con cui è stata determinata la percentuale rappresentativa;
3. almeno annualmente, gli esiti delle verifiche effettuate in ordine alla congruità della percentuale rappresentativa.

Il presente paragrafo si applica anche agli istituti di moneta elettronica, quando le somme di denaro ricevute a fronte della moneta elettronica emessa sono utilizzabili anche per operazioni di pagamento non connesse con la moneta elettronica o per servizi diversi.

 

 

SEZIONE III
SERVIZIO DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO E DI
INFORMAZIONE SUI CONTI

Gli istituti che prestano i servizi di disposizione di ordini di pagamento o di informazione su conti di cui all’art. 1, comma 2, lett. h- septies.1), n. 7 e 8, del TUB, in via esclusiva o congiuntamente ad altri servizi di pagamento, stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale o analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all’utente dei servizi di pagamento, in conformità di quanto previsto dagli Orientamenti dell’EBA sui Criteri per stabilire l’importo minimo dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale o analoga garanzia (EBA/GL/2017/08).

Il possesso di una polizza di assicurazione o di una analoga garanzia valida e efficace è condizione per l’esercizio dell’attività.

Gli istituti monitorano nel continuo la validità e l’efficacia della copertura della polizza di assicurazione o della garanzia analoga. Gli istituti comunicano tempestivamente alla Banca d’Italia variazioni della polizza di assicurazione o della analoga garanzia, incluse quelle che possono incidere sulla sua validità ed efficacia, nonché il rinnovo o sostituzione della stessa alla scadenza.

La mancanza o l’inefficacia della polizza, o della analoga garanzia, costituisce presupposto per l’avvio di un procedimento di revoca dell’autorizzazione.

 

NAVIGAZIONE CON GLI ALTRI CAPITOLI
CAP I CAP II CAP III CAP IV CAP V CAP VI CAP VII CAP VIII CAP IX CAP X CAP XI CAP XII CAP XIII
 

CONTATTI PER INFORMAZIONI
Contatti 06.86357324 / 340.8745069

 

 







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